Lecco riammesso in Serie B, respinto il ricorso del Perugia. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio, ovvero il Lecco ha acquisito il titolo per partecipare a campionato di Serie B solo dopo la vittoria dei play off contro il Foggia (18/6/2023) ed era impossibile rispettare la scadenza del 15/6 imposta dalla FIGC per i criteri infrastrutturali (da completare entro il 20). Il Lecco subito dopo ha indicato lo stadio di Lecco e il 23 giugno quello di Padova, godendo della proroga oggettivamente innegabile della FIGC e rispettando così i termini e non potendo aderire alla perentorietà.

Alcuni estratti delle motivazioni del Consiglio di Stato

In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2023/2024.

secondo l'ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo).

in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di Serie B per completare gli adempimenti necessari;

il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;

Per le ragioni esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023. Spese compensate.

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